POLIZZA DECENNALE POSTUMA


POLIZZA DECENNALE POSTUMA: COS'È E COSA COPRE

La polizza decennale postuma è un'assicurazione obbligatoria che il costruttore di un immobile è tenuto a stipulare a beneficio dell'acquirente (o dell'assegnatario dell'immobile) per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi.

Questo prodotto assicurativo prende il suo nome dal fatto che copre gli eventuali problemi costruttivi per dieci anni dalla data di ultimazione, è normato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 122/2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) e trae origine dall'art. 1669 del c.c.

Rovina e difetti di cose immobili

Art. 1669 del codice civile

L'articolo 1699 c.c. prevede che: " Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia."

Questa responsabilità non è derogabile ed è di carattere extracontrattuale.

L'obbligo della polizza decennale postuma

Art. 4 Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122

Questa norma è stata sancita per tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, sia prima che dopo l'acquisto, e stabilisce che: "Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione."

Caratteristiche della polizza decennale postuma

L'assicurazione decennale postuma ha come contraente della polizza l'impresa costruttrice o la cooperativa edilizia che sottoscrive il trasferimento dell'immobile da costruire (non un privato) e come beneficiario l'acquirente, che non può essere una società o un ente collettivo ma deve essere un soggetto privato.

In breve è prevista dalla legge se:

  • L'immobile da vendere deve ancora essere ancora edificato o ultimato (per cui il costruttore deve garantire di terminare i lavori)

  • Il venditore dell'immobile deve essere un'impresa o cooperativa, non un privato

  • L'acquirente dell'immobile deve essere un privato e non una società o un ente

É molto importante verificare che la polizza venga costituita all'atto del trasferimento della proprietà in quanto, anche se è obbligatoria, la violazione di questa norma è assolutamente priva di alcuna sanzione e non è ostativa alla stipula dell'atto di compravendita (non è quindi neppure motivo di una eventuale successiva invalidità dell'atto).

La decennale postuma ha una duplice funzione di tutela: infatti, se da una parte offre garanzie al proprietario qualora il costruttore non fosse in grado di ultimare il servizio per cui è stato pagato, dall'altra fornisce a quest'ultimo una tutela economica in caso di possibili danni materiali che l'immobile potrebbe subire.

Cosa copre la decennale postuma

Come tutte le polizze assicurative bisogna verificare nello specifico le caratteristiche e clausole della polizza che si ha intenzione di sottoscrivere ma, generalmente, questo tipo di fideiussione assicurativa copre:

  • Danni derivanti da rovina totale della costruzione

  • Danni derivanti da rovina parziale della costruzione

  • Danni derivanti da gravi difetti costruttivi delle opere
    danni causati da vizio del suolo o per difetto della costruzione, e manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Al momento della stipula bisogna verificare che il massimale previsto copra l'eventuale ricostruzione ex novo dell'edificio, in caso di sua rovina totale e sarebbe auspicabile la copertura non solo dei difetti strutturali ma anche di tutti quegli elementi accessori che possono impedirne la fruibilità.

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Dott Martino Ettore

Fondatore / CEO

Intermediario assicurativo iscritto alla sezione B dell'IVASS, ha iniziato a lavorare nel 1994 fa nel settore come collaboratore e intermediario nelle Agenzie. Durante questi anni, la sua passione per questo lavoro, insieme ad una crescente passione per l'informatica, gli ha permesso di portare sempre innovazione, concretezza ed efficienza negli ambienti lavorativi. Iscritto alla sezione B (Broker) al n° B0000161989.