R.C. PROFESSIONALE GEOMETRA

Polizza di assicurazione per la responsabilità civile del Geometra

La professione di Geometra rientra nella categoria dei professionisti tecnici e dunque il professionista assume anche un obbligo di "risultato" nei confronti del cliente e non solo di "mezzi".

Per questo motivo è sempre consigliabile stipulare una polizza sulla Responsabilità Civile Professionale che tuteli da eventuali richieste di risarcimento da parte di clienti.

La RC Professionale Geometri è obbligatoria?

Il D.P.R. 137/2012 del 7 agosto 2012 introduce l'obbligo per i Geometriiscritti all'Albo della professione di stipulare un'assicurazione geometra per la Responsabilità Civile Professionale: le nuove disposizioni di legge hanno validità dal 13 agosto 2013.

  • Il singolo libero professionista;
  • In caso di Associazione Professionale/Studio Associato/Società sono coperti dall' assicurazione i partners, i soci e i collaboratori per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società.

Cosa copre una Polizza di Responsabilità Civile professionale del Geometra?

La polizza di assicurazione sulla responsabilità civile del professionista copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti nello svolgimento della propria attività di Geometra che sia essa riferita alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla sicurezza, all'interpretazione dei vincoli urbanistici. Più semplicemente sono assicurate tutte quelle attività per le quali a norma di legge un Geometra iscritto all'albo può emettere fattura. In tutti questi casi l'assicurazione serve a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) sono normalmente sempre compresi:

  • - I danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente individuati (escluse le opere progettate e/o dirette);
  • - I danni subiti dalle opere progettate e/o dirette e derivanti dalla loro rovina totale o parziale; La Società è altresì obbligata per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per errori commessi dai suoi dipendenti nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Una buona polizza di assicurazione normalmente comprende anche:

  • - I danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, di attività imprenditoriali, professionali e di lavoro autonomo, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
  • - Relativamente alle attività di direzione dei lavori, la responsabilità derivante dalle attività di controllo e supervisione dell'applicazione delle vigenti Leggi 81/2008 e 494/94 nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
  • - Le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato a causa di errori dello stesso;
  • - I danni derivanti da errata interpretazione di regolamenti urbanistici e locali;
  • - I danni da inquinamento accidentale conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale ed improvvisa di tubazioni, impianti, cisterne e serbatoi preesistenti, occorsa durante l'esecuzione dei lavori in conseguenza ad errore di progettazione o di direzione dei lavori.

I danni derivanti da :

  • - Perdita di Documenti
  • - Sanzioni Fiscali
  • - Privacy
  • - Ingiuria
  • - Responsabilità Civile Verso Terzi nella Conduzione dello Studio
  • - Responsabilità solidale

Esclusioni

La polizza non copre le richieste di risarcimentoderivanti da:

  • errori commessi prima della sottoscrizione ndella polizza e di cui l'assicurato era a conoscenza;
  • atti illeciti commessi da un assicuratoche non sia iscritto all'Albo dei geometri;
  • atti dolosi o frode commessi dall' assicurato;
  • beni o prodotti venduti o forniti da parte dell'assicuratoo dai suoi sub-appaltatori;
  • contratti nei quali il geometra agisce come appaltatore edile e opere di alto rischio come ferrovie, funivie, gallerie, dighe e opere subacquee;
  • insolvenza o fallimento da parte dell'assicurato, danni corporali o materiali, ingiuria e diffamazione, obbligazioni di natura fiscale, ecc.;
  • danni conseguenziali.

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Dott Martino Ettore

Fondatore / CEO

Intermediario assicurativo iscritto alla sezione B dell'IVASS, ha iniziato a lavorare nel 1994 fa nel settore come collaboratore e intermediario nelle Agenzie. Durante questi anni, la sua passione per questo lavoro, insieme ad una crescente passione per l'informatica, gli ha permesso di portare sempre innovazione, concretezza ed efficienza negli ambienti lavorativi. Iscritto alla sezione B (Broker) al n° B0000161989.