R.C. PROFESSIONALE AGRONOMO


La polizza RC Professionale Dottore Agronomo e Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario copre tutti i danni arrecati a terzi nello svolgimento della propria attività di consulenza, sia essa riferita alla progettazione, all'analisi, all'estimazione, alla gestione, alla sperimentazione o alla pianificazione.

Responsabilità Civile professionale Agronomo

Il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge n.148/2011 ha reso obbligatoria da agosto 2013 la stipula di una polizza di Responsabilità Civile Professionale anche per Agronomi, Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari.
La polizza RC Professionale Dottore Agronomo e Forestale, Agrotecnico e Perito Agrario copre tutti i danni arrecati a terzi nello svolgimento della propria attività di consulenza, sia essa riferita alla progettazione, all'analisi, all'estimazione, alla gestione, alla sperimentazione o alla pianificazione.

 L'Assicurazione RC Professionale Agronomo-Agrotecnico copre tutte le richieste di risarcimento derivanti da danni arrecati a terzi (clienti) nello svolgimento della propria attività lavorativa

Inoltre, purchè richiamate in polizza, a titolo esemplificativo di seguito sono riportate alcune delle attività coperte dall'RC Professionale:

  • Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il 50% del massimale
  • Responsabilità derivanti all'assicurato ai sensi delle leggi 81/2008 e 155/1997 e altre precedenti o successive attinenti la Professione
  • Responsabilità derivanti all'assicurato nell'ambito delle funzioni di "responsabile del piano d'impresa" e, più generalmente, nell'ambito dei PSR (Piani di Sviluppo Rurale)
  • Attività di consulenza, assistenza, amministrazione tecnica svolte a favore di imprese agricole ovvero di altri soggetti pubblici e privati o consortili
  • Vincolo di Solidarietà (fermo tuttavia il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili)
  • Perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o danneggiamento di atti, documenti (incluse quelle derivanti da furto, rapina o incendio) o conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
  • Errori di imperizia, dovuti alla poca esperienza del soggetto, o di negligenza, intesi come mancato adempimento di un'azione doverosa riguardante la professione.



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Dott Martino Ettore

Fondatore / CEO

Intermediario assicurativo iscritto alla sezione B dell'IVASS, ha iniziato a lavorare nel 1994 fa nel settore come collaboratore e intermediario nelle Agenzie. Durante questi anni, la sua passione per questo lavoro, insieme ad una crescente passione per l'informatica, gli ha permesso di portare sempre innovazione, concretezza ed efficienza negli ambienti lavorativi. Iscritto alla sezione B (Broker) al n° B0000161989.